Le modifiche sull'apprendistato professionalizzante, in vigore dal 1°
ottobre 2013.
Dal 1 ottobre 2013, in attuazione a quanto previsto dal DL 76/2013
(Legge 99/2013) ed in assenza dell'apposita seduta della Conferenza
Stato-Regioni, le imprese non hanno l'obbligo di riportare sul Piano
Formativo Individuale i riferimenti della formazione di base e
trasversale disciplinata dalle Regioni. Resta invariato, invece,
l'obbligo contrattuale di riportare sul Piano Formativo Individuale i
contenuti della formazione professionalizzante necessari
all'acquisizione delle competenze professionalizzante, nonché il monte
ore annuale o pluriennale della formazione, la sede della formazione, la
qualifica e l'inquadramento iniziale e finale dell'apprendista.
La formazione professionalizzante, che può essere erogata direttamente
dall'azienda, va riportata su appositi registri che abbiano la struttura
del Libretto Formativo del cittadino (D.M. 10/10/2005).
Il nostro Ente Bilaterale, che ha adottato questo strumento dal 26
aprile 2012, è a disposizione di imprese e consulenti del lavoro per il
servizio di assistenza e monitoraggio dei percorsi di apprendistato
professionalizzante.
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